Separazione dei beni e morte di uno dei coniugi

  • 10 11 2014

1/6 – Introduzione

Al momento delle nozze o successivamente con un atto notarile da annotare a margine dell’atto di matrimonio, i coniugi possono pattuire espressamente un regime di separazione dei beni. Così facendo non ricadrebbero più nell’automatica comunione legale, disposta dall’articolo n.177 del codice civile, quando i beni acquistati in costanza di matrimonio, i proventi dell’attività di ciascun coniuge, i frutti dei beni propri appartengono in parti uguali ai due coniugi. Cosa accade in caso di morte se il regime prescelto è quello della separazione? Quali quote di patrimonio vanno in successione?

2/6 Occorrente

  • Dichiarazione di separazione dei beni espressa formalmente

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Comunione dei beni o separazione influenzano in modo diverso le modalità di calcolo del patrimonio posto in successione. In caso di morte, infatti, i beni del coniuge defunto che erano in comunione verranno ripartiti nell’asse ereditario considerandoli solo al cinquanta per cento, perché la restante metà continuerà ad appartenere direttamente al superstite, in virtù della condivisione. Solo i beni personali del defunto, invece, che non rientrano mai nella comunione legale, saranno suddivisi tra gli eredi calcolandoli al cento per cento. I beni personali, sempre secondo il titolo VI del codice civile che tratta del matrimonio, sono quelli posseduti prima del matrimonio o acquisiti per donazione e successione o quelli che servono all’esercizio della professione, nonché altri dettagliatamente specificati.

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Facendo un esempio di calcolo, se due coniugi con un figlio possiedono una casa acquistata dopo il matrimonio in regime di comunione, alla morte di uno la proprietà sarà dapprima considerata in due parti: il 50% sarà di proprietà del superstite, l’altro 50% formerà l’eredità e andrà in successione venendo ridiviso equamente tra il coniuge vivo e il figlio. Ciascuno erediterà il 25% della proprietà intera, generando una nuova ripartizione: 25% di immobile al figlio, 75% al coniuge superstite (50% la quota di comunione + 25% la quota ereditata).

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Nel regime di separazione, invece cadrà in successione l’intero patrimonio che sarà considerato divisibile al 100% tra gli eredi. Se si ripropone l’esempio illustrato sopra, ma considerando il regime di separazione, sia il coniuge vivo sia il figlio erediterebbero in parti uguali la proprietà nella misura del cinquanta per cento. In caso di più figli o in presenza di disposizioni testamentarie le percentuali saranno diverse e specifiche per ogni caso.

6/6 Consigli

  • Il regime di comunione o di separazione dei beni influenza il calcolo del patrimonio posto in eredità
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